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(D.M. 21/08/ 1968 come modificato
da ultimo con D.M. 12/03/ 2003. Pur avendo posto la massima attenzione,
non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori, riferirsi
sempre al testo ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello
Stato Italiano)
Art. 1
1) La denominazione di origine controllata «Valpolicella» è riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«Valpolicella» (designabile anche con i riferimenti «classico» e «Valpantena»
e con la specificazione «superiore»), « Recioto della Valpolicella»
(designabile anche con i riferimenti «classico» e «Valpantena» ), «
Recioto della Valpolicella» spumante (designabile anche con il
riferimento « Valpantena» ) e «Amarone della Valpolicella» (designabile
anche con i riferimenti «classico» e «Valpantena» e con la
specificazione «riserva»).
Art. 2
1) I vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella»
devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica :
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 40% al 80%; è tuttavia ammesso
in tale ambito, la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%,
in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 %;
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai
vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e autorizzati per la
provincia di Verona, fino ad un massimo del 15% totale, nel limite del
10% per ogni singolo vitigno utilizzato.
2) In deroga ai commi precedenti i vigneti già iscritti all'albo della
denominazione di origine controllata "Valpolicella", alla data di
approvazione del presente disciplinare di produzione, sono idonei alla
produzione dei vini di cui all'art. 1.
Art. 3
La zona di produzione della denominazione di origine controllata
"Valpolicella" comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di:
Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè,
Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi,
Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro
Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara. Tale zona è così
delimitata: (omissis)
La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della
denominazione di origine controllata Valpolicella designabili con la
specificazione geografica Valpantena è così delimitata (omissis)
La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della
denominazione di origine controllata Valpolicella designabili con la
menzione Classico comprende i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio,
S. Pietro in Cariano ed è così delimitata: (omissis)
Art. 4
1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini della denominazione di origine controllata
«Valpolicella» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell'iscrizione
all'Albo, di cui all'art. 15 della legge n. 164/1992, i vigneti
impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle. 3) I
sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere
quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o
doppia, o a pergola unilaterale inclinata o pergoletta veronese mono o
bilaterale.
5) Per le superfici vitate già iscritte all'albo della denominazione di
origine controllata «Valpolicella» prima dell'approvazione del presente
disciplinare e allevati a pergola veronese è tuttavia consentito di
utilizzare la presente denominazione per un ulteriore periodo massimo di
15 anni, alle condizioni indicate al comma successivo.
6) E' fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura,
a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione
nell'interfila e una carica massima di 60.000 gemme ettaro. 7) Il numero
minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti
all'albo, non deve essere inferiore a 3.300 riducibili nel caso di
terrazzamenti a secco stretti in zona collinare, previa autorizzazione
della regione Veneto.
8) E' vietata ogni pratica di forzatura.
9) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Valpolicella» non deve essere
superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata.
10) A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione non
superi del 20% il limite medesimo.
11) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto
in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella
specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
12) La Regione Veneto, su richiesta motivata dalle organizzazioni di
categoria interessate e/o dal Consorzio di tutela e previo parere
espresso dal Comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui
alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi
ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può
stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla
certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche,
rispetto a quelli fissati dandone immediatamente comunicazione al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
13) I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo
previsto dal comma 10 del presente articolo, saranno presi in carico per
la produzione di vino da tavola con indicazione geografica tipica.
14) Per la produzione dei vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone
della Valpolicella» si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto,
secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve
non superiore al 70% della produzione massima ad ettaro prevista al
precedente comma 9. 15) La resa massima delle uve in vino finito per la
tipologia «Valpolicella», con le varie menzioni e specificazioni, non
deve essere superiore al 70%.
16) Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in
carico come vino a indicazione geografica tipica. 17) Oltre i1 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
18) La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore
a1 40% per i vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della
Valpolicella».
Art. 5
1) Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
della denominazione di origine controllata «Valpolicella» devono essere
effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente articolo 3.
2) Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del
territorio della provincia di Verona.
3) Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Valpolicella» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%
vol.
4) Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente
sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della regione Veneto, la
riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo a non meno
di 9,50 % vol.
5) Le uve destinate all'appassimento per la produzione dei vini «Recioto
della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale min di 11% vol.
6) Le uve dopo l'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 14% vol.
7) Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione
dei vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella»,
nonché la vinificazione delle stesse devono aver luogo unicamente,
nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di
cui all'art.3.
8) L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può
essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale
purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso
dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema
di deumidificazione operante con l'ausilio del calore.
9) Le uve messe ad appassire per ottenere le tipologie « Amarone della
Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» non possono essere
vinificate prima del 15 dicembre. 10) Nella vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
11) E' consentito l'impiego della vinaccia residua dalla preparazione
del vino « Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella»
per il rigoverno del vino Valpolicella secondo le norme, all'uopo
stabilite, dal Ministero delle politiche agricole e forestali -
Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nel
rispetto delle norme dell'Unione Europea.
12) Le uve destinate alla vinificazione della tipologia «superiore» del
vino «Valpolicella» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 11 % vol.
13) La tipologia «superiore» del vino «Valpolicella» prima
dell'immissione al consumo, deve essere sottoposta ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° gennaio
dell'anno successivo alla produzione delle uve.
14) Le operazioni di invecchiamento, sia per la tipologia «superiore» e
«riserva» e sia per la tipologia «Classico», devono aver luogo alle
condizioni stabilite ai commi 1 e 2 del presente articolo.
15) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su
richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della Regione
Veneto, autorizzare l'appassimento delle uve e la vinificazione ai fini
dell'impiego della specificazione «classico», in cantine aziendali
situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e
comunque all'interno della zona di produzione del vino "Valpolicella", a
condizione che il richiedente dimostri la conduzione delle superfici
iscritte all'albo dei vigneti.
16) I richiedenti devono confermare annualmente la conduzione dei
vigneti atti a produrre la denominazione con la specificazione
«classico».
17) Il vino « Amarone della Valpolicella» prima della immissione al
consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno
due anni con decorrenza dal 1° dicembre dell'annata di produzione delle
uve.
18) Le operazioni di spumantizzazione del vino « Recioto della
Valpolicella» debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito
territoriale della regione Veneto.
Art. 6
1) Il vino a denominazione di origine controllata «Valpolicella», anche
con le specificazioni «classico», «Valpantena» e «superiore», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche :
- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che
ricorda talvolta le mandorle amare;
- sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, con un
residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,40% vol, e 12,00%
vol per la tipologia «superiore»; - acidità totale minima:5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
2) Il vino a denominazione di origine controllata « Recioto della
Valpolicella", anche con le specificazioni «classico» e«Valpantena»,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei
eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico, accentuato;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol con un
residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,80% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
3) Il vino a denominazione di origine controllata «Amarone della
Valpolicella», anche con le specificazioni «classico», «Valpantena» e
«riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino carico tendente eventualmente al granato con
l'invecchiamento; - odore: caratteristico, accentuato;
- sapore: pieno, vellutato, caldo;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo : 14% vol con residuo
alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,70% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto secco netto minimo: 26,0 g/l, 35,0 g/l nella versione
«riserva».
4) Il vino a denominazione d'origine controllata « Recioto della
Valpolicella» spumante, anche con la specificazione «Valpantena»,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche :
- colore: rosso rubino piuttosto carico talvolta con riflessi violacei;
- odore: caratteristico, accentuato, intenso;
- sapore: delicato, pieno, caldo, dolce;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol con un
residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2.80% vol ;
- acidità totale minima:5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
5) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di
modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco.
Art. 7
1) Le uve atte alla produzione della tipologia « Recioto della
Valpolicella» o i mosti o i vini della tipologia « Recioto della
Valpolicella» possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti
ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle norme
comunitarie e nazionali. 2) La menzione «superiore» è riservata ai vini
tranquilli della denominazione di origine controllata «Valpolicella», ad
esclusione delle tipologie « Recioto della Valpolicella» ed « Amarone
della Valpolicella», che siano immessi al consumo con un titolo
alcolometrico volumico totale minimo 12% vol.
3) La menzione «Classico» è consentita ai vini «Valpolicella», « Recioto
della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella» con l'esclusione
delle tipologie spumante. 4) La menzione «Valpantena» è consentita ai
vini «Valpolicella», « Recioto della Valpolicella» e «Amarone della
Valpolicella».
5) La qualificazione aggiuntiva «Riserva» può essere utilizzata dal vino
« Amarone della Valpolicella» immesso al consumo dopo un periodo minimo
di invecchiamento non inferiore a 48 mesi a decorrenza dal 1 novembre
dell'anno della vendemmia.
Art. 8
1) Alla denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» è
vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi, «extra», «fine», «scelto» e similari.
2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
3) E' ammesso inoltre l'impiego di indicazioni che facciano riferimento
a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona
delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità
al disposto del decreto ministeriale 22/4/1992
4) Nella designazione dei vini «Valpolicella» superiore, « Recioto della
Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella» può essere utilizzata la
menzione «vigna» ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge 164/1992,
a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la
relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti,
che l'appassimento, la vinificazione, l'invecchiamento del vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata nella denuncia dell'uva, nella dichiarazione
della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
5) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata
«Valpolicella» devono essere immessi al consumo in tradizionali
bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro carattere di
pregio. Nella chiusura di dette bottiglie è consentito solo l'uso di
tappi raso bocca; per le bottiglie fino a It. 0,375 è consentito anche
l'uso del tappo a vite.
6) Per i vini «Valpolicella» superiore ed i vini « Recioto della
Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», con le diverse
specificazioni e menzioni, è obbligatorio riportare in etichetta e nella
documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve. |
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